PostHeaderIcon LA FONDAZIONE - STATUTO

 

STATUTO FONDAZIONE PAOLO GRASSI ONLUSCAPO I

Art. 1
(Costituzione - Denominazione - Sede)


1. La Regione Puglia, in attuazione dell'art.9 della L. R. 11 maggio 1990, n.28, promuove la costituzione della Fondazione "Paolo Grassi" con sede a Martina Franca, non avente scopo di lucro. Aderiscono alla Fondazione, oltre la Regione, il Comune di Martina Franca, la Provincia e il Centro Artistico Musicale "Paolo Grassi". Scopo della Fondazione è quello di assicurare continuità, sostenendo e potenziando, anche con il reperimento di adeguate risorse e strumenti finanziari, la manifestazione denominata "Festival della Valle d'Itria", organizzata dal Centro Artistico Musicale "Paolo Grassi", ferma restando l'autonomia organizzativa dello stesso. A tal fine potrà fare tutto quanto ritenuto necessario per assicurare, anche direttamente, la realizzazione della manifestazione nel caso in cui il Centro Artistico Musicale "Paolo Grassi" dovesse cessare l'attività o rinunciare all'organizzazione della manifestazione.
2. E' ammessa l'adesione di altri soggetti pubblici e privati, con gli stessi diritti e obblighi dei fondatori, anche successivamente all'atto di costituzione della Fondazione.
3. Gli Enti Pubblici e privati fondatori e aderenti si obbligano a conferire la loro quota di partecipazione al fondo di dotazione patrimoniale e si impegnano a partecipare con contributi annuali ed ogni altra forma di sostegno delle attività della Fondazione secondo la libera determinazione dei propri organi.
4. La denominazione della Fondazione è "Fondazione Paolo Grassi - ONLUS". Tale locuzione deve essere usata anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2
(Finalità)


1. La Fondazione ha lo scopo di operare in Puglia per il sostegno allo sviluppo e alla diffusione della cultura teatrale e musicale. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura e dell'arte e per la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 n.1409. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
2. In particolare, per raggiungere queste finalità, la Fondazione:
- in via primaria sostiene la manifestazione denominata "Festival della Valle d'Itria" anche attraverso la ricerca di mezzi finanziari per il suo svolgimento e la sua continuazione;
- regola, con apposite convenzioni con il Centro Artistico Musicale "Paolo Grassi", l'impiego delle risorse destinate alla continuazione, al potenziamento e alla realizzazione del Festival;
- favorisce ed attua nei suoi programmi la ricerca culturale e scientifica, la valorizzazione del patrimonio librario, il recupero, restauro e mantenimento dei beni di interesse culturale, storico, artistico ed ambientale;
- favorisce ed attua nei suoi programmi la ricerca culturale e scientifica, la valorizzazione del patrimonio librario, il recupero, restauro e mantenimento dei beni di interesse culturale, storico, artistico ed ambientale;
- favorisce, attraverso i vari mezzi di comunicazione e riproduzione, la massima diffusione della cultura teatrale e musicale cui si ispirano i suoi programmi;
- promuove e sostiene ogni altra iniziativa culturale che consenta di realizzare le finalità della Fondazione.
- opera nei settori della Formazione Professionale e dell'Alta Formazione Artistica, Teatrale e Musicale.
3. La Fondazione potrà compiere ogni atto e ogni negozio, compresa l'acquisizione di immobili per la sede, uffici e servizi, che a giudizio del Consiglio di Amministrazione siano necessari o utili ai fini dell'art. 1 del presente Statuto.
4. Per il conseguimento delle sue finalità la Fondazione potrà patrocinare, promuovere, organizzare e gestire iniziative e attività nel settore teatrale e musicale, anche convenzionandosi con Enti pubblici e privati.

CAPO II

Art. 3
(Organi della Fondazione)


1. Gli organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Sindaco Revisore

Art. 4
(Consiglio di amministrazione - Composizione)


1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Regione Puglia, dal Presidente della Provincia di Taranto, dal Sindaco di Martina Franca e dal Presidente del Centro Artistico Musicale "Paolo Grassi", o da loro delegati e dal legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei soggetti pubblici e/o privati che abbiano successivamente aderito alla Fondazione.

2. Gli enti, le istituzioni pubbliche e private, le associazioni e i privati cittadini hanno diritto a un rappresentante nel Consiglio di amministrazione qualora abbiano portato al patrimonio beni mobili o immobili per un valore superiore a lire 100 milioni. Gli stessi potranno essere considerati globalmente e potranno indicare, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, un rappresentante nel Consiglio stesso qualora, globalmente, abbiano apportato al patrimonio un valore, determinato sulla base dei risultati dell'ultimo bilancio approvato, superiore ai 150 milioni (centocinquantamilioni).
3. Le cariche dei Consiglieri di amministrazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.


Art. 5
(Consiglio di amministrazione - Competenze)


1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:
1) la nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
2) la nomina del Direttore della Fondazione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio di amministrazione;
3) l'approvazione di convenzioni e di regolamenti, nonché dei contratti di natura professionale;
4) l'individuazione dei criteri generali per l'organizzazione dei programmi annuali di attività su proposta del Direttore della Fondazione;
5) l'approvazione dei programmi delle attività della Fondazione elaborati dal Direttore;
6) l'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
7) l'adozione degli atti di eventuale variazione del bilancio di previsione che si rendessero necessari;
8) l'approvazione del bilancio consuntivo annuale - da effettuarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo - e di eventuali rendiconti di singole attività;
9) l'esame preventivo del budget annuale del Festival presentato dall'organismo cui è demandata l'organizzazione della manifestazione e la relativa erogazione dei contributi per la realizzazione del Festival;
10) le accettazioni di donazioni o lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e l'adozione di ogni atto patrimonialmente rilevante nel rispetto delle norme di diritto privato;
11) l'autorizzazione a stipulare ogni opportuno atto, negozio o contratto per il finanziamento delle operazioni deliberate, che siano considerate utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, tra cui, senza l’esclusione di altri:
- contrarre mutui;
- la richiesta di affidamenti in conto corrente;
- la concessione di fidejussioni e/o altre garanzie reali, nei limiti del patrimonio, al fine di consentire sotto qualsivoglia forma l'anticipata disponibilità di entrate accertate, sia pubbliche che private, a favore della Fondazione e del Centro Artistico Musicale "Paolo Grassi", organismo cui è demandata l'organizzazione del Festival;
- la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati.
12) la regolamentazione, attraverso apposita convenzione, dei rapporti di natura patrimoniale, finanziaria ed operativa tra la Fondazione e l'organismo cui è demandata l'organizzazione del Festival;
13) l'accoglimento di nuovi membri, così come previsto dal precedente art. 4, comma 2, che, successivamente all'atto di fondazione, forniscano rilevanti apporti al fondo patrimoniale e impegno a contribuire alle attività della Fondazione;
14) la promozione di azioni a tutela e difesa degli interessi della Fondazione;
15) l'approvazione di eventuali variazioni dello Statuto a maggioranza dei 3/4 dei componenti.
2. In generale, delibera su tutti gli oggetti che rientrano nell'attività amministrativa gestionale ordinaria e straordinaria della Fondazione non demandate a altri organi.
3. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, ma con facoltà di prendere la parola, il Direttore Artistico del Centro che organizza la manifestazione "Festival della Valle d'Itria".

Art. 6
(Consiglio di amministrazione - Funzionamento)


1. Il Consiglio di amministrazione è legalmente costituito in prima convocazione quando intervengono almeno i 2/3 dei membri aventi diritto; in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli stessi.
2. Nella seduta di costituzione il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente.
3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la metà più uno dei membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo e, inoltre, ogniqualvolta il Presidente o il Direttore lo ritengano necessario o su richiesta scritta, con relativo ordine del giorno, di almeno la metà dei Consiglieri.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice-Presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano di età.
6. Le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore della Fondazione, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. In caso di assenza del Direttore funge da Segretario un membro designato dal Presidente.
7. Il Consiglio di amministrazione viene convocato con lettera raccomandata o telegramma da inviarsi ai membri almeno cinque giorni prima mediante avviso a firma del Presidente contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della convocazione.

Art. 7
(Presidente)


1. Il Presidente dura in carica quattro anni. Ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione, vigila sull'andamento generale della Fondazione e cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio d'intesa con il Direttore della Fondazione.
2. Il Presidente, salvo quanto disposto diversamente dal presente Statuto, ha la facoltà di delegare la rappresentanza legale della Fondazione, in tutto o in parte, per singoli atti o categorie di atti, al Direttore della Fondazione.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di amministrazione.
4. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione sono gratuite. Spetta però al Presidente, al Vice-Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione il rimborso delle spese documentate, sopportate per l'espletamento delle funzioni.


Art. 8
(Poteri d’urgenza)


1. Nei casi di urgenza e nei limiti di spesa previsti in bilancio, i provvedimenti necessari sono adottati dal Presidente, sotto sua responsabilità con formale atto da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella sua prima successiva adunanza, che dovrà avvenire non oltre il termine di sessanta giorni, pena l’inefficacia e la decadenza dell’atto stesso.

Art. 9
(Direttore)


1. Il Direttore ha la direzione artistica e tecnico-amministrativa della Fondazione. Compie tutti gli atti ad esso attribuiti dallo Statuto e quelli per i quali abbia avuto delega dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione.
2. Per la parte di competenza, formula le proposte per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dall'organo anzidetto, predispone i bilanci consuntivi e preventivi, esamina il budget del Festival e lo rimette, con il proprio parere, al Consiglio di amministrazione. Provvede agli incassi, ai pagamenti, alla tenuta della contabilità e degli inventari.
3. Ha, inoltre, facoltà di compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie, ivi compreso il rilascio di fidejussioni, necessarie per dare esecuzione ai deliberati del Consiglio di amministrazione.
4. Predispone il programma artistico e finanziario da sottoporre al Consiglio di amministrazione.
5. Trasmette, entro il mese di marzo di ogni anno, ai Ministeri competenti, all'Assessore regionale alla Cultura e Spettacolo, a tutti gli Enti pubblici e privati soci fondatori o aderenti alla Fondazione, una relazione sull'attività svolta nell'anno finanziario precedente.
6. In caso di vacanza, le funzioni attribuite al Direttore verranno svolte dal Presidente, il quale provvederà a convocare, nel più breve tempo, il Consiglio di amministrazione per la designazione del Direttore.
7. L'incarico di Direttore è retribuito e regolato da apposita convenzione, dura quattro anni ed è rinnovabile.

Art. 10
(Il Sindaco Revisore)


1. Nella Fondazione la revisione economico finanziaria è affidata a un solo revisore nominato dalla Giunta Regionale tra professionisti iscritti nel ruolo dei revisori dei conti e agli albi professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
2. Il mandato del Sindaco Revisore dura quattro anni.
3. Il Sindaco Revisore, in particolare, provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e delle carte contabili; inoltre predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, che devono essere presentate al Consiglio di amministrazione in sede di discussione degli anzidetti documenti contabili.
4. Spetta al Sindaco Revisore un compenso, che sarà determinato dal Consiglio di amministrazione, non inferiore ai minimi previsti dalle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri ed il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l'espletamento della funzione.
5. Il Sindaco Revisore che senza giustificato motivo non ottemperi ai suoi compiti, come indicati al precedente numero 3, decade dall'Ufficio.

CAPO III

Art. 11
(Patrimonio)


1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai conferimenti apportati dai soci fondatori, riportati nell'atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente Statuto è parte integrante, e dagli altri beni mobili ed immobili che a qualunque titolo pervenissero in futuro alla Fondazione, sempre con specifica destinazione al patrimonio.
2. Il patrimonio dell'Ente e gli eventuali incrementi per apporti, lasciti e donazioni dovranno essere investiti, oltre che in titoli garantiti dallo Stato o in beni immobili, anche attraverso altri impieghi in titoli, obbligazioni, fondi d'investimento o gestioni patrimoniali opportunamente scelti al fine di garantire la migliore redditività.
3. Il patrimonio può essere alienato e reimpiegato secondo quanto previsto dal comma precedente.
4. In caso di alienazione di beni immobili, le persone giuridiche o le persone fisiche che apportano alla Fondazione i singoli beni, potranno esercitare il diritto di prelazione sui beni stessi, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Le rendite patrimoniali sono destinate annualmente agli scopi di cui al precedente articolo 2 nonché alle spese di funzionamento della Fondazione.

Art. 12
(Proventi)


1. Per lo svolgimento delle sue attività la Fondazione utilizzerà:
1) le rendite derivanti dal suo patrimonio;
2) i contributi dello Stato e di Organismi internazionali;
3) i contributi degli Enti fondatori e aderenti;
4) i contributi e i finanziamenti che le perverranno da altri Enti pubblici e privati;
5) i contributi di privati cittadini;
6) i contributi finalizzati della legge n. 512 del 2-8-82;
7) incassi, introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, vendite o noleggi di materiali, diritti di edizione e quanto altro derivi dalle attività della Fondazione.

Art. 13
(Esercizio finanziario)


1. L'anno finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio preventivo della Fondazione relativo all'anno successivo è predisposto entro e non oltre il 30 settembre. Lo schema di bilancio preventivo viene inviato dal legale rappresentante agli Enti pubblici e privati soci fondatori, i quali, entro e non oltre il 30 novembre, potranno far pervenire le loro osservazioni. Il Consiglio di amministrazione si pronuncerà in via definitiva in sede di approvazione del bilancio preventivo, che avverrà entro il 31 dicembre.
3. Il bilancio consuntivo, distinto in conto spese e rendite ed in conto patrimoniale, corredato degli inventari, viene approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4. La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 14
(Scioglimento ed estinzione)

1. Il funzionamento della Fondazione, gli obblighi e i doveri dei singoli componenti sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile, dai principi generali che regolano l'attività degli organi collegiali, nonché dalla legislazione regionale in materia.
2. La Fondazione può essere sciolta o estinta dal Consiglio di amministrazione dei soci, che nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi del codice civile e delle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della Fondazione l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare risultante dopo la liquidazione sarà trasferito integralmente al Comune di Martina Franca perché venga destinato a sostegno di manifestazioni ed attività culturali ed artistiche, secondo le modalità previste dall'articolo 10 lettera f del Decreto Legislativo 460/1997.

 

 

 

 

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