Art. 1
(Costituzione - Denominazione -
Sede)
1. La Regione Puglia, in attuazione
dell'art.9 della L. R. 11 maggio
1990, n.28, promuove la costituzione
della Fondazione "Paolo Grassi" con
sede a Martina Franca, non avente
scopo di lucro. Aderiscono alla
Fondazione, oltre la Regione, il
Comune di Martina Franca, la
Provincia e il Centro Artistico
Musicale "Paolo Grassi". Scopo della
Fondazione è quello di assicurare
continuità, sostenendo e
potenziando, anche con il
reperimento di adeguate risorse e
strumenti finanziari, la
manifestazione denominata "Festival
della Valle d'Itria", organizzata
dal Centro Artistico Musicale "Paolo
Grassi", ferma restando l'autonomia
organizzativa dello stesso. A tal
fine potrà fare tutto quanto
ritenuto necessario per assicurare,
anche direttamente, la realizzazione
della manifestazione nel caso in cui
il Centro Artistico Musicale "Paolo
Grassi" dovesse cessare l'attività o
rinunciare all'organizzazione della
manifestazione.
2. E' ammessa l'adesione di altri
soggetti pubblici e privati, con gli
stessi diritti e obblighi dei
fondatori, anche successivamente
all'atto di costituzione della
Fondazione.
3. Gli Enti Pubblici e privati
fondatori e aderenti si obbligano a
conferire la loro quota di
partecipazione al fondo di dotazione
patrimoniale e si impegnano a
partecipare con contributi annuali
ed ogni altra forma di sostegno
delle attività della Fondazione
secondo la libera determinazione dei
propri organi.
4. La denominazione della Fondazione
è "Fondazione Paolo Grassi - ONLUS".
Tale locuzione deve essere usata
anche in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta
al pubblico.
Art. 2
(Finalità)
1. La Fondazione ha lo scopo di
operare in Puglia per il sostegno
allo sviluppo e alla diffusione
della cultura teatrale e musicale.
La Fondazione non ha scopo di lucro
e persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale nel campo
della promozione della cultura e
dell'arte e per la tutela,
promozione e valorizzazione delle
cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n.
1089, ivi comprese le biblioteche e
i beni di cui al D.P.R. 30 settembre
1963 n.1409. La Fondazione non può
svolgere attività diverse da quelle
sopra indicate ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse
o di quelle accessorie per natura e
a quelle statutarie, in quanto
integrative delle stesse.
2. In particolare, per raggiungere
queste finalità, la Fondazione:
- in via primaria sostiene la
manifestazione denominata "Festival
della Valle d'Itria" anche
attraverso la ricerca di mezzi
finanziari per il suo svolgimento e
la sua continuazione;
- regola, con apposite convenzioni
con il Centro Artistico Musicale
"Paolo Grassi", l'impiego delle
risorse destinate alla
continuazione, al potenziamento e
alla realizzazione del Festival;
- favorisce ed attua nei suoi
programmi la ricerca culturale e
scientifica, la valorizzazione del
patrimonio librario, il recupero,
restauro e mantenimento dei beni di
interesse culturale, storico,
artistico ed ambientale;
- favorisce ed attua nei suoi programmi la ricerca culturale e scientifica, la valorizzazione del patrimonio librario, il recupero, restauro e mantenimento dei beni di interesse culturale, storico, artistico ed ambientale;
- favorisce, attraverso i vari mezzi di comunicazione e riproduzione, la massima diffusione della cultura teatrale e musicale cui si ispirano i suoi programmi;
- promuove e sostiene ogni altra
iniziativa culturale che consenta di
realizzare le finalità della
Fondazione.
- opera nei settori della Formazione Professionale e dell'Alta Formazione Artistica, Teatrale e Musicale.
3. La Fondazione potrà compiere ogni
atto e ogni negozio, compresa
l'acquisizione di immobili per la
sede, uffici e servizi, che a
giudizio del Consiglio di
Amministrazione siano necessari o
utili ai fini dell'art. 1 del
presente Statuto.
4. Per il conseguimento delle sue
finalità la Fondazione potrà
patrocinare, promuovere, organizzare
e gestire iniziative e attività nel
settore teatrale e musicale, anche
convenzionandosi con Enti pubblici e
privati.
Art. 3
(Organi della Fondazione)
1. Gli organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Sindaco Revisore
Art. 4
(Consiglio di amministrazione -
Composizione)
1. Il Consiglio di amministrazione è
composto dal Presidente della
Regione Puglia, dal Presidente della
Provincia di Taranto, dal Sindaco di
Martina Franca e dal Presidente del
Centro Artistico Musicale "Paolo
Grassi", o da loro delegati e dal
legale rappresentante, o suo
delegato, di ciascuno dei soggetti
pubblici e/o privati che abbiano
successivamente aderito alla
Fondazione.
2. Gli enti, le istituzioni
pubbliche e private, le associazioni
e i privati cittadini hanno diritto
a un rappresentante nel Consiglio di
amministrazione qualora abbiano
portato al patrimonio beni mobili o
immobili per un valore superiore a
lire 100 milioni. Gli stessi
potranno essere considerati
globalmente e potranno indicare,
secondo le modalità stabilite dal
Consiglio di amministrazione, un
rappresentante nel Consiglio stesso
qualora, globalmente, abbiano
apportato al patrimonio un valore,
determinato sulla base dei risultati
dell'ultimo bilancio approvato,
superiore ai 150 milioni
(centocinquantamilioni).
3. Le cariche dei Consiglieri di
amministrazione sono a titolo
gratuito, salvo il rimborso delle
spese sostenute.
Art. 5
(Consiglio di amministrazione -
Competenze)
1. Sono di competenza del Consiglio
di amministrazione:
1) la nomina del Presidente e del
Vice Presidente della Fondazione;
2) la nomina del Direttore della
Fondazione, su proposta dell'Ufficio
di Presidenza del Consiglio di
amministrazione;
3) l'approvazione di convenzioni e
di regolamenti, nonché dei contratti
di natura professionale;
4) l'individuazione dei criteri
generali per l'organizzazione dei
programmi annuali di attività su
proposta del Direttore della
Fondazione;
5) l'approvazione dei programmi
delle attività della Fondazione
elaborati dal Direttore;
6) l'approvazione del bilancio di
previsione entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di
riferimento;
7) l'adozione degli atti di
eventuale variazione del bilancio di
previsione che si rendessero
necessari;
8) l'approvazione del bilancio
consuntivo annuale - da effettuarsi
entro il 30 aprile dell'anno
successivo - e di eventuali
rendiconti di singole attività;
9) l'esame preventivo del budget
annuale del Festival presentato
dall'organismo cui è demandata
l'organizzazione della
manifestazione e la relativa
erogazione dei contributi per la
realizzazione del Festival;
10) le accettazioni di donazioni o
lasciti, nonché gli acquisti e le
alienazioni di beni immobili e
l'adozione di ogni atto
patrimonialmente rilevante nel
rispetto delle norme di diritto
privato;
11) l'autorizzazione a stipulare
ogni opportuno atto, negozio o
contratto per il finanziamento delle
operazioni deliberate, che siano
considerate utili per il
raggiungimento degli scopi della
Fondazione, tra cui, senza
l’esclusione di altri:
- contrarre mutui;
- la richiesta di affidamenti in
conto corrente;
- la concessione di fidejussioni e/o
altre garanzie reali, nei limiti del
patrimonio, al fine di consentire
sotto qualsivoglia forma
l'anticipata disponibilità di
entrate accertate, sia pubbliche che
private, a favore della Fondazione e
del Centro Artistico Musicale "Paolo
Grassi", organismo cui è demandata
l'organizzazione del Festival;
- la stipula di convenzioni di
qualsiasi genere anche trascrivibili
nei pubblici registri, con Enti
Pubblici o Privati.
12) la regolamentazione, attraverso
apposita convenzione, dei rapporti
di natura patrimoniale, finanziaria
ed operativa tra la Fondazione e
l'organismo cui è demandata
l'organizzazione del Festival;
13) l'accoglimento di nuovi membri,
così come previsto dal precedente
art. 4, comma 2, che,
successivamente all'atto di
fondazione, forniscano rilevanti
apporti al fondo patrimoniale e
impegno a contribuire alle attività
della Fondazione;
14) la promozione di azioni a tutela
e difesa degli interessi della
Fondazione;
15) l'approvazione di eventuali
variazioni dello Statuto a
maggioranza dei 3/4 dei componenti.
2. In generale, delibera su tutti
gli oggetti che rientrano
nell'attività amministrativa
gestionale ordinaria e straordinaria
della Fondazione non demandate a
altri organi.
3. Può essere invitato alle riunioni
del Consiglio di amministrazione,
senza diritto di voto, ma con
facoltà di prendere la parola, il
Direttore Artistico del Centro che
organizza la manifestazione
"Festival della Valle d'Itria".
Art. 6
(Consiglio di amministrazione -
Funzionamento)
1. Il Consiglio di amministrazione è
legalmente costituito in prima
convocazione quando intervengono
almeno i 2/3 dei membri aventi
diritto; in seconda convocazione
quando siano presenti almeno la metà
più uno degli stessi.
2. Nella seduta di costituzione il
Consiglio di amministrazione elegge
il Presidente e il Vice Presidente.
3. Le adunanze del Consiglio di
amministrazione sono valide quando è
presente la metà più uno dei membri;
le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei presenti; in caso di
parità prevale il voto del
Presidente.
4. Si riunisce almeno due volte
l'anno, per l'approvazione del
bilancio di previsione e del
bilancio consuntivo e, inoltre,
ogniqualvolta il Presidente o il
Direttore lo ritengano necessario o
su richiesta scritta, con relativo
ordine del giorno, di almeno la metà
dei Consiglieri.
5. Le riunioni sono presiedute dal
Presidente; in caso di assenza o
impedimento dal Vice-Presidente e,
in caso di assenza o impedimento di
entrambi, dal membro più anziano di
età.
6. Le funzioni di Segretario del
Consiglio di amministrazione sono
svolte dal Direttore della
Fondazione, il quale redige il
verbale e lo sottoscrive unitamente
al Presidente. In caso di assenza
del Direttore funge da Segretario un
membro designato dal Presidente.
7. Il Consiglio di amministrazione
viene convocato con lettera
raccomandata o telegramma da
inviarsi ai membri almeno cinque
giorni prima mediante avviso a firma
del Presidente contenente l'ordine
del giorno, la data, l'ora e il
luogo della convocazione.
Art. 7
(Presidente)
1. Il Presidente dura in carica
quattro anni. Ha la rappresentanza
legale della Fondazione, convoca e
presiede le adunanze del Consiglio
di amministrazione, vigila
sull'andamento generale della
Fondazione e cura l'esecuzione dei
deliberati del Consiglio d'intesa
con il Direttore della Fondazione.
2. Il Presidente, salvo quanto
disposto diversamente dal presente
Statuto, ha la facoltà di delegare
la rappresentanza legale della
Fondazione, in tutto o in parte, per
singoli atti o categorie di atti, al
Direttore della Fondazione.
3. In caso di assenza o impedimento
il Presidente è sostituito dal
Vice-Presidente e, in caso di
assenza o impedimento di
quest'ultimo, dal componente più
anziano del Consiglio di
amministrazione.
4. Le cariche di Presidente,
Vice-Presidente e di componente del
Consiglio di amministrazione sono
gratuite. Spetta però al Presidente,
al Vice-Presidente e ai componenti
del Consiglio di amministrazione il
rimborso delle spese documentate,
sopportate per l'espletamento delle
funzioni.
Art. 8
(Poteri d’urgenza)
1. Nei casi di urgenza e nei limiti
di spesa previsti in bilancio, i
provvedimenti necessari sono
adottati dal Presidente, sotto sua
responsabilità con formale atto da
sottoporre alla ratifica del
Consiglio di Amministrazione, nella
sua prima successiva adunanza, che
dovrà avvenire non oltre il termine
di sessanta giorni, pena
l’inefficacia e la decadenza
dell’atto stesso.
Art. 9
(Direttore)
1. Il Direttore ha la direzione
artistica e tecnico-amministrativa
della Fondazione. Compie tutti gli
atti ad esso attribuiti dallo
Statuto e quelli per i quali abbia
avuto delega dal Presidente e dal
Consiglio di amministrazione.
2. Per la parte di competenza,
formula le proposte per le
deliberazioni del Consiglio di
amministrazione, cura l'esecuzione
dei provvedimenti adottati
dall'organo anzidetto, predispone i
bilanci consuntivi e preventivi,
esamina il budget del Festival e lo
rimette, con il proprio parere, al
Consiglio di amministrazione.
Provvede agli incassi, ai pagamenti,
alla tenuta della contabilità e
degli inventari.
3. Ha, inoltre, facoltà di compiere
tutte le operazioni bancarie e
finanziarie, ivi compreso il
rilascio di fidejussioni, necessarie
per dare esecuzione ai deliberati
del Consiglio di amministrazione.
4. Predispone il programma artistico
e finanziario da sottoporre al
Consiglio di amministrazione.
5. Trasmette, entro il mese di marzo
di ogni anno, ai Ministeri
competenti, all'Assessore regionale
alla Cultura e Spettacolo, a tutti
gli Enti pubblici e privati soci
fondatori o aderenti alla
Fondazione, una relazione
sull'attività svolta nell'anno
finanziario precedente.
6. In caso di vacanza, le funzioni
attribuite al Direttore verranno
svolte dal Presidente, il quale
provvederà a convocare, nel più
breve tempo, il Consiglio di
amministrazione per la designazione
del Direttore.
7. L'incarico di Direttore è
retribuito e regolato da apposita
convenzione, dura quattro anni ed è
rinnovabile.
Art. 10
(Il Sindaco Revisore)
1. Nella Fondazione la revisione
economico finanziaria è affidata a
un solo revisore nominato dalla
Giunta Regionale tra professionisti
iscritti nel ruolo dei revisori dei
conti e agli albi professionali dei
Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri.
2. Il mandato del Sindaco Revisore
dura quattro anni.
3. Il Sindaco Revisore, in
particolare, provvede al controllo
della gestione, ai riscontri di
cassa, alla verifica dei bilanci
preventivi e delle carte contabili;
inoltre predispone le relazioni al
bilancio preventivo ed al conto
consuntivo, che devono essere
presentate al Consiglio di
amministrazione in sede di
discussione degli anzidetti
documenti contabili.
4. Spetta al Sindaco Revisore un
compenso, che sarà determinato dal
Consiglio di amministrazione, non
inferiore ai minimi previsti dalle
tariffe professionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri ed
il rimborso delle spese vive
documentate, sopportate per
l'espletamento della funzione.
5. Il Sindaco Revisore che senza
giustificato motivo non ottemperi ai
suoi compiti, come indicati al
precedente numero 3, decade
dall'Ufficio.
Art. 11
(Patrimonio)
1. Il patrimonio della Fondazione è
costituito dai conferimenti
apportati dai soci fondatori,
riportati nell'atto di costituzione
della Fondazione, del quale il
presente Statuto è parte integrante,
e dagli altri beni mobili ed
immobili che a qualunque titolo
pervenissero in futuro alla
Fondazione, sempre con specifica
destinazione al patrimonio.
2. Il patrimonio dell'Ente e gli
eventuali incrementi per apporti,
lasciti e donazioni dovranno essere
investiti, oltre che in titoli
garantiti dallo Stato o in beni
immobili, anche attraverso altri
impieghi in titoli, obbligazioni,
fondi d'investimento o gestioni
patrimoniali opportunamente scelti
al fine di garantire la migliore
redditività.
3. Il patrimonio può essere alienato
e reimpiegato secondo quanto
previsto dal comma precedente.
4. In caso di alienazione di beni
immobili, le persone giuridiche o le
persone fisiche che apportano alla
Fondazione i singoli beni, potranno
esercitare il diritto di prelazione
sui beni stessi, nei modi stabiliti
dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Le rendite patrimoniali sono
destinate annualmente agli scopi di
cui al precedente articolo 2 nonché
alle spese di funzionamento della
Fondazione.
Art. 12
(Proventi)
1. Per lo svolgimento delle sue
attività la Fondazione utilizzerà:
1) le rendite derivanti dal suo
patrimonio;
2) i contributi dello Stato e di
Organismi internazionali;
3) i contributi degli Enti fondatori
e aderenti;
4) i contributi e i finanziamenti
che le perverranno da altri Enti
pubblici e privati;
5) i contributi di privati
cittadini;
6) i contributi finalizzati della
legge n. 512 del 2-8-82;
7) incassi, introiti pubblicitari,
sponsorizzazioni, vendite o noleggi
di materiali, diritti di edizione e
quanto altro derivi dalle attività
della Fondazione.
Art. 13
(Esercizio finanziario)
1. L'anno finanziario della
Fondazione coincide con l'anno
solare.
2. Il bilancio preventivo della
Fondazione relativo all'anno
successivo è predisposto entro e non
oltre il 30 settembre. Lo schema di
bilancio preventivo viene inviato
dal legale rappresentante agli Enti
pubblici e privati soci fondatori, i
quali, entro e non oltre il 30
novembre, potranno far pervenire le
loro osservazioni. Il Consiglio di
amministrazione si pronuncerà in via
definitiva in sede di approvazione
del bilancio preventivo, che avverrà
entro il 31 dicembre.
3. Il bilancio consuntivo, distinto
in conto spese e rendite ed in conto
patrimoniale, corredato degli
inventari, viene approvato entro il
30 aprile dell'anno successivo.
4. La Fondazione ha l’obbligo di
impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
5. Alla Fondazione è vietato
distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o
capitale, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a
favore di altre onlus che per legge,
Statuto o regolamento fanno parte
della medesima e unitaria struttura.
Art. 14
(Scioglimento ed estinzione)
1. Il funzionamento della
Fondazione, gli obblighi e i doveri
dei singoli componenti sono
disciplinati dalle disposizioni del
Codice Civile, dai principi generali
che regolano l'attività degli organi
collegiali, nonché dalla
legislazione regionale in materia.
2. La Fondazione può essere sciolta
o estinta dal Consiglio di
amministrazione dei soci, che nomina
uno o più liquidatori e determina le
modalità di liquidazione del
patrimonio ai sensi del codice
civile e delle disposizioni di
attuazione del medesimo.
3. In caso di cessazione, per
qualsiasi motivo, della Fondazione
l'intero patrimonio mobiliare ed
immobiliare risultante dopo la
liquidazione sarà trasferito
integralmente al Comune di Martina
Franca perché venga destinato a
sostegno di manifestazioni ed
attività culturali ed artistiche,
secondo le modalità previste
dall'articolo 10 lettera f del
Decreto Legislativo 460/1997.